La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 9764 del 23 aprile 2013, ha affermato, in conformità a costante giurisprudenza in materia, che gli articoli 2709 e 2710 del codice civile, che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisce nella sua funzione di gestore del patrimonio del fallito.
Il curatore del fallimento, infatti, non può, in tale veste, essere annoverato tra i soggetti considerati nelle norme suddette, operanti soltanto tra imprenditori che assumono la qualità di controparti nei rapporti d’impresa.
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture alle quali si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore, così come non assume efficacia probatoria l’estratto del libro giornale recante l’attestazione da parte di un notaio della regolare vidimazione e della tenuta della contabilità in conformità alle norme di legge.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.