Con Sentenza 3 ottobre 2007, n. 20708, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità dell’accertamento induttivo anche nel caso di cessata attività.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto all’accertamento induttivo nei confronti di un agente di commercio che avendo cessato l’attività, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’accertamento si basava sul fatto che comunque il contribuente possedeva dei beni (automobili) che comunque dovevano essere in qualche modo mantenuti.
Secondo la Cassazione la cessazione dell’attività produttiva non è, per se stesso, elemento sufficiente a rendere inammissibile l’accertamento induttivo.
Fonte: www.seac.it
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