L’articolo 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008, ha introdotto una procedura di semplificazione per l’operazione di cessione di quote di S.r.l., prevista dall’articolo 2470, Codice civile, disponendo che la stessa può avvenire senza obbligo di atto, ed intervento, notarile.
A seguito della novità, l’atto di trasferimento potrà essere depositato, sempre entro il termine di 30 giorni, presso l’Ufficio del registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato (di cui all’art. 31, comma 2-quater, Legge n. 340/2000), ossia da un soggetto iscritto all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale.
Si segnala, tuttavia, che sull’argomento mancano ancora le istruzioni operative dall’Agenzia delle Entrate e dalle Camere di commercio.
Fonte: www.seac.it
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