Con Circolare 13 giugno 2006, n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli incentivi previsti dal D.L. n. 35/2005 per le vendite comunitarie a distanza (art. 11-quater) e la diffusione delle tecnologie digitali (art. 7, comma 3-ter).
Per quanto riguarda le vendite comunitarie a distanza l’Agenzia chiarisce che:
· il trasporto della merce viene effettuato dal fornitore o da terzi verso un altro Stato membro;
· le operazioni non sono imponibili se nell’anno solare precedente e in quello in corso l’importo complessivo delle vendite effettuate nello stato di destinazione è inferiore a 79.534,56 euro;
· se il contribuente ha erroneamente versato l’IVA in Italia, può attivare il procedimento del c.d. “rimborso anomalo” di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.
In merito alla diffusione delle tecnologie digitali l’Agenzia afferma che gli incentivi previsti per la diffusione delle stesse ai i dipendenti di imprese soggette ad IRES, configura una deroga all’art. 51, comma 3, TUIR; di conseguenza non è imponibile la differenza tra il valore normale del PC venduto al dipendente e il prezzo pagato da quest’ultimo.
Fonte: www.seac.it
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