Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento antiriciclaggio, ha emanato la Circolare 19 dicembre 2007, n. prot. 125367, al fine di porre in evidenza il coordinamento tra le norme contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, di recepimento della III Direttiva comunitaria, e le disposizioni previgenti.
Tra i principali chiarimenti forniti nella Circolare citata si segnalano i seguenti:
- le modalità di verifica della clientela di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 231/2007 e il c.d. approccio basato sul rischio entrano in vigore a decorrere dal 29 dicembre 2007: pertanto gli adempimenti per l’identificazione della clientela contenuti nei provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 56/2004 devono essere integrati con le nuove disposizioni;
- decorre dal 29 dicembre 2007 anche l’innalzamento a euro 15.000,00 della soglia al superamento della quale scatta l’obbligo di identificazione;
- fino all’emanazione dei nuovi indici di anomalia, devono applicarsi quelli attualmente vigenti secondo le indicazioni di Banca d’Italia e UIC;
- scompare la distinzione formale identificazione diretta, indiretta e “a distanza” ma valgono, comunque, le regole di identificazione della clientela contenute nei D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, 142, 143.
Fonte: www.seac.it
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