Con Sentenza 27 ottobre 2004, n. 20854, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito come la variazione del classamento catastale abbia efficacia dall’anno di imposta successivo a quello in cui è stata disposta, nel caso in cui non sia stata impugnata dal soggetto interessato.
La mancata impugnazione dell’atto (operazione che può essere fatta direttamente e autonomamente), rende infatti definitive categoria, classe, e rendita attribuite dal Comune agli immobili.
Fonte: www.seac.it