Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2014, è stato stabilito che i soggetti titolari di crediti certificati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali (crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 e certificati ai sensi della normativa in materia) potranno richiedere di utilizzare tali crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario.
La compensazione potrà essere effettuata esclusivamente tramite modello F24 telematico.
I debiti da accertamento tributario che potranno essere compensati sono le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza, di adesione al verbale di constatazione ed all’invito a comparire, di definizione agevolata delle sanzioni, di conciliazione giudiziale e di mediazione tributaria.
Nel caso in cui l’importo dei debiti da accertamento tributario sia superiore all’ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza potrà essere versata attraverso lo stesso modello o con una distinta operazione. Il saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l’ammontare dei debiti da accertamento tributario e l’importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, verrà corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.