Con Provvedimento 29 febbraio 2008, n. 2008/31934, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i termini entro cui gli operatori finanziari dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza di operazioni di natura finanziaria cosiddette extra-conto (al di fuori di un rapporto continuativo), compiute in nome proprio o per conto di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano.
Il Provvedimento, che da attuazione alle nuove regole antiriciclaggio previste dal D.Lgs. n. 231/2007, stabilisce i termini entro cui dovranno essere effettuate le comunicazioni:
- operazioni realizzate dal 1/1/2005 al 31/12/2007: i dati dovranno essere comunicati dal 1º aprile al 30 giugno 2008;
- operazioni realizzate dal 1º gennaio al 30 giugno 2008: i dati dovranno essere comunicati entro il 31 luglio 2008.
Successivamente, le comunicazioni andranno effettuate solo una volta all’anno in occasione della prima operazione compiuta.
Fonte: www.seac.it
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