Gli incrementi minimi, rispetto agli importi minimi concordati per il 2003, che i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (art. 33, D.L. n. 269/2003) devono dichiarare per il 2004 sono pari:
- almeno al 5% per i ricavi/compensi;
- almeno al 3,5% per il reddito d’impresa/lavoro autonomo.
Si ricorda che, mentre l’adeguamento in dichiarazione al reddito minimo è consentito senza alcun limite, l’adeguamento ai ricavi/compensi per il 2004 è possibile solo entro il limite del 10% dei ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili e con il versamento di una sanzione pari al 5% delle maggiori imposte correlate all’adeguamento.
L’adeguamento ai ricavi o compensi minimi ha effetto anche ai fini IVA: la maggiore imposta deve essere versata entro il termine di presentazione del modello UNICO 2005. Non rileva invece ai fini IRAP.
Fonte: www.seac.it