Con Sentenza 14 ottobre 2009, n. 123/14/09, la CTP di Firenze ha stabilito che, qualora uno dei contribuenti condebitori non abbia impugnato nei termini l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria ha diritto ad iscrivere la somma dovuta a titolo definitivo a carico del medesimo coobbligato, nonostante l’instaurazione del giudizio sul medesimo importo da parte di un altro condebitore.
Infatti, è consentito di eseguire l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo quando l’avviso di accertamento notificato non è stato impugnato, essendo i contribuenti solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta (nel caso di specie, si trattava dell’imposta di registro).
Tuttavia, qualora intervenga una sentenza passata in giudicato relativa al processo radicato dall’altro condebitore, anche la parte che non ha tempestivamente impugnato l’avviso può eccepire la sopravvenuta esistenza del giudicato fra l’altro debitore in solido e il creditore.
Fonte: www.seac.it
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