Con Ordinanza n. 429 del 2006, la Corte Costituzionale ha individuato le condizioni che devono necessariamente sussistere affinché un ente non commerciale possa fruire dell’esenzione ICI prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili destinati allo svolgimento delle sue attività istituzionali (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e di cui all’articolo 16, lettera a), Legge 20 maggio 1985, n. 222).
In particolare, i Giudici hanno chiarito che l’esenzione ICI disposta per i citati immobili trova applicazione quando gli stessi sono non solo utilizzati dall’ENC, ma anche dallo stesso posseduti; ciò anche in assenza di specifiche ed eventuali disposizioni contenute nel regolamento comunale.
Fonte: www.seac.it
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