Con Sentenza 5 marzo 2010, n. 5289, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che deve considerarsi definito il contenzioso tributario avente ad oggetto un provvedimento di classamento con liquidazione dell’imposta, al quale è stato applicato il condono oppure la definizione delle liti fiscali pendenti.
Infatti, il contenzioso, in tal caso, pur avendo ad oggetto due diverse questioni distintamente non condonabili, può beneficiare dell’istituto citato nella parte relativa al debito di imposta, in quanto condizionato dall’esito della controversia sul classamento dell’immobile.
Fonte: www.seac.it
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