La Corte di Cassazione con Sentenza 21 marzo 2007, n. 6758, ha stabilito che il contribuente sottoposto ad accertamento fondato sul redditometro può opporre contestazioni specifiche come l’età, la professione e la qualità dell’economia territoriale ove l’attività è svolta.
Nonostante il Fisco, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1973, possa desumere maggiore capacità reddituale sulla sola base di presunzioni legali (purché gravi precise e concordanti), la Corte ha concluso per l’inattendibilità dell’accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria in quanto esso non ha tenuto conto della bontà delle specifiche eccezioni avanzate dal contribuente.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale