La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21954/2007, ha affermato che nel lavoro a domicilio il lavoratore deve essere considerato dipendente visto che è parte integrante del ciclo produttivo pur se opera al di fuori dell’azienda con mezzi ed attrezzature proprie e l’oggetto della prestazione non è l’opera in se ma l’energia lavorativa (obbligazione di mezzi e non di risultato).
Nel lavoro autonomo il prestatore deve possedere una organizzazione distinta, assumere il rischio di impresa e possedere mezzi produttivi e struttura imprenditoriale.
Fonte: www.seac.it
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