Con Sentenza 30 agosto 2006, n. 18838, la Corte di Cassazione, ha stabilito che le società commerciali non sono mai esenti ICI, nemmeno quando gli immobili di loro proprietà, usati direttamente o assegnati a terzi, sono destinati a scopi socialmente utili.
Secondo la Corte, infatti, ai fini dell’esenzione, deve essere rispettata la doppia condizione prevista dall’art. 7, D.Lgs. n. 504/92, ovvero l’immobile deve essere utilizzato direttamente dall’ente possessore e deve essere destinato esclusivamente ad attività non produttive di reddito.
Inoltre, in base alla norma, le società commerciali ed in particolare, le società per azioni, in quanto per loro natura perseguono necessariamente lo scopo di lucro, sono sempre escluse dal beneficio.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 11.9.2006
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