La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 16707, depositata l’8 agosto 2005, ha stabilito che sono da considerare inesistenti e pertanto rendono applicabile la sanzione per omessa registrazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 (ex art. 42, D.P.R. n. 633/72), le annotazioni a matita di fatture attive nei registri obbligatori.
Non può infatti essere considerata causa di non punibilità per obiettiva incertezza della norma (art. 8, D.Lgs. n. 546/92) il fatto che sulla questione esistano contrasti interpretativi.
Fonte: www.seac.it