La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20886 del 05 ottobre 2007, ha dichiarato incompatibile la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto socio lavoratore: di società e amministratore: alla gestione separata in riferimento all’attività di amministratore e alla gestione commercianti per quella di socio lavoratore.
Precisa la Corte che l’obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi ricorre per la sola gestione previdenziale riferita all’attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza.
Fonte: www.seac.it
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