La Corte di Giustizia UE, con Sentenza C-306/04, ha stabilito che in caso di importazione nel territorio doganale comunitario di computer con istallato software comprendente uno o più sistemi operativi, il prezzo del software deve essere considerato parte integrate del prezzo pagato o da pagare per la merce, ai fini della determinazione del valore da dichiarare in dogana.
Il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale di una merce importata e tenere conto di tutti gli elementi della merce che presentano un valore economico.
I computer in particolare non possono essere considerati semplici supporti informatici che consentono il trasporto di software, dato che la loro funzione principale è rappresentata dal trattamento dei dati e che contengono dispositivi che appunto ne escludono tale qualificazione.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006
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