In base alla nuova disciplina della DIA (Dichiarazione di inizio attività), dettata dal D.L. Competitività, il soggetto interessato ad iniziare una nuova attività può rilasciare una dichiarazione all’ente pubblico competente (es. Comune, Provincia), attestando di essere in possesso dei requisiti richiesti e conservare la ricevuta della avvenuta presentazione.
Passati 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione potrà iniziare l’attività, dandone notizia all’ente pubblico. L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, deve accertare il possesso dei requisiti e bloccare, se necessario, l’iniziativa del richiedente.
Secondo la previgente disciplina, invece, il privato poteva iniziare subito l’attività, rilasciata una semplice dichiarazione, e l’Amministrazione aveva 60 giorni per vietarne la prosecuzione.
Fonte: www.seac.it