La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 13291 del 17 giugno 2011, ha affermato che l’acquisto non dell’intero, ma di una quota di un immobile, può integrare il requisito previsto dalla legge al fine di evitare la decadenza dei benefici fiscali della “prima casa”, in caso di trasferimento dell’immobile acquistato come prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto. La legge dispone, infatti, che non si verifica la decadenza dai benefici fiscali qualora entro un anno dal trasferimento dell’immobile acquistato come prima casa si procede all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Nulla viene specificato riguardo a quale debba essere la quota dell’immobile da acquistare.
La quota acquistata, però, deve essere significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene in modo tale da poterlo adibire ad abitazione principale. L’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile (nel caso di specie, una quota di quattro millesimi) non può comportare da solo il potere di disporre del bene come abitazione propria. Tale acquisto, afferma la Suprema Corte, è inidoneo a realizzare l’adibizione ad abitazione che è la finalità perseguita dal legislatore con il riconoscimento dell’aliquota dell’imposta ridotta sugli atti d’acquisto.
In questo caso, quindi, è legittimo l’avviso di liquidazione dell’Amministrazione finanziaria con il quale vengono revocati i benefici concessi al contribuente sull’atto di acquisto della prima casa, in quanto non sono state rispettate le prescrizioni di legge relative alla possibilità di evitare la decadenza dai benefici medesimi.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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