Nel Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2008, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tra le altre misure urgenti in materia di rilancio economico, sono previste delle novità riguardo l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il Decreto stabilisce, infatti, a decorrere dal 2008 l’esclusione dall’ICI per l’immobile adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo (ai sensi del D.L. n. 504/92).
L’esenzione si applica anche nei casi in cui:
- il soggetto passivo, a seguito di separazione legale o annullamento del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale (art. 6, comma 3-bis);
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, sono adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4).
Godono, altresì, dello stesso trattamento dell’abitazione principale le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Comune con proprio regolamento, quali, ad esempio, le pertinenze e le abitazioni date in uso gratuito a familiari.
L’esenzione ICI, invece, non riguarda gli immobili di categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista per l’abitazione principale dal Comune.
Fonte: www.seac.it
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