Con Sentenza n. 42/9/05, depositata il 22 agosto 2005, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’omesso versamento delle rate successive alla prima della definizione agevolata di cui all’art. 16, Legge finanziaria 2003, non determina l’inefficacia dell’operazione.
Infatti, per il perfezionamento della definizione è sufficiente il versamento della prima rata e la presentazione dell’istanza: il mancato pagamento delle rate seguenti autorizza l’ufficio all’iscrizione delle somme a ruolo e conseguentemente all’attivazione del procedimento di riscossione coattiva delle somme.
Fonte: www.seac.it