Nella Circolare n. 7 del 15 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disciplina della definizione delle liti fiscali minori, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011 (Decreto milleproroghe).
La recente modifica normativa ha previsto la possibilità di richiedere la definizione delle controversie pendenti alla data del 31 dicembre 2011 (prima la definizione agevolata era possibile soltanto per le controversie fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011). Inoltre, per beneficiare della definizione sarà possibile pagare le somme dovute entro la data del 2 aprile 2012 (prima il termine per il versamento era il 30 novembre 2011).
Anche per le nuove liti definibili opererà la sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012. Più precisamente, la sospensione riguarderà gli atti e le attività successivi al 28 febbraio 2012 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto milleproroghe), mentre resteranno salvi tutti gli atti e le attività compiuti precedentemente.
La sospensione riguarderà anche i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni e così via. La sospensione, però, non riguarderà i termini già scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione.
Nella Circolare è stato ribadito che può essere richiesta la definizione di tutte le controversie per le quali vi sia già stata l’emissione di una sentenza, purchè i relativi termini di impugnazione non siano scaduti. Riguardo alle liti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, la definizione agevolata sarà possibile soltanto qualora la sentenza o l’ordinanza decisoria non sia ancora stata depositata, almeno che la Suprema Corte non abbia disposto il rinvio.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che la definizione si perfeziona con il versamento dell’intera somma dovuta e con la presentazione della relativa domanda di definizione entro il 2 aprile 2012. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice “8082”. A tal proposito, l’Agenzia ha precisato che qualora i tributi oggetto della controversia da definire si riferiscano ad anni anteriori al 1972, nello spazio “anno di riferimento” dovrà comunque essere inserito l’anno 1972.
Riguardo alla pendenza della lite come necessario presupposto per la definizione della lite medesima, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato un principio importante affermato dalla Corte di Cassazione: una lite può dirsi pendente qualora possa considerarsi “reale”, cioè qualora sia provvista di un margine di incertezza, tanto che permanga nel contribuente e nell’Amministrazione finanziaria l’interesse a definirla. Questo principio è stato affermato per evitare impugnazioni strumentali da parte dei contribuenti.
A tal proposito, l’Agenzia ha chiarito che non potranno essere ammesse alla definizione domande riferite a controversie tardivamente instaurate qualora, sulla base di elementi oggettivi desumibili dalla complessiva vicenda giudiziaria e amministrativa (elementi che dovranno essere indicati tassativamente nella motivazione di diniego), si possa ritenere fondatamente che il contribuente abbia precostituito la pendenza della controversia al solo fine di beneficiare della definizione.
Tra gli ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, ricordiamo quello secondo il quale non possono essere oggetto di definizione le controversie riguardanti un ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi. L’attività di liquidazione delle imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata, infatti, non porta all’emanazione di un atto impositivo. Il ruolo emesso per la tassazione separata è un atto ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d’imposta nella dichiarazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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