Con Sentenza n. 68/2/08, la Commissione tributaria provinciale di Matera ha accolto il ricorso avverso due atti con cui il Comune di Matera non riconosceva al contribuente pensionato che esercita in maniera prevalente una delle attività previste dall’articolo 2135 c.c. la detrazione ICI di cui all’articolo 9, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992.
La Commissione ha precisato, infatti, che il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, anche se pensionato, può usufruire della detrazione ICI prevista ai sensi dell’articolo 9, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, se dà prova di essere iscritto negli elenchi comunali e di versare regolarmente i contributi previdenziali.
Fonte: www.seac.it
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