Per l’individuazione dell’abitazione principale per la quale, secondo la normativa ICI spetta una detrazione di euro 103,29, molti Comuni, nei loro regolamenti, hanno "equiparato" la dimora abituale alla residenza fiscale.
Questa previsione ha creato notevole contenzioso, in quanto va considerata semplice presunzione, valida fino a prova contraria; ciò significa che nei casi in cui non vi sia corrispondenza tra dimora abituale e residenza fiscale, spetta al contribuente provare la non coincidenza.
Fonte: www.seac.it