Nella Sentenza del 19 aprile 2012, relativa alla causa C-443/09, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata riguardo ad una controversia che vedeva opposta una Camera di Commercio italiana ed un’impresa sottoposta alla procedura di fallimento.
In particolare, la Camera di Commercio aveva presentato domanda di ammissione al passivo per il proprio credito, vantato nei confronti dell’impresa fallita, relativo al mancato pagamento da parte dell’impresa medesima, per l’anno 2009, del diritto annuale dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese.
Il Giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale aveva sollevato diversi dubbi riguardo alla compatibilità della normativa nazionale relativa alla determinazione di tale diritto annuale con la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia Europea ha affermato che il fatto alla base di un diritto annuale come quello oggetto della controversia consiste, alla luce della normativa nazionale, non nella registrazione della società o della persona giuridica titolare dell’impresa, ma nella registrazione dell’impresa medesima. Si tratta, quindi, di un tributo che colpisce, in base al loro fatturato, l’insieme degli enti che perseguono fini di lucro.
Inoltre, la commisurazione del diritto annuale al fatturato dell’impresa interessata esclude che il pagamento del tributo costituisca una formalità maggiormente onerosa per un’impresa avente la forma giuridica della società di capitali rispetto ad un’impresa che abbia adottato una forma giuridica differente.
La Corte di Giustizia ha anche escluso che la conclusione suddetta possa essere modificata dalla circostanza che l’iscrizione nel registro delle imprese delle società di capitali, ed il conseguente pagamento del diritto annuale ad essa relativo, costituisca una condizione per l’esistenza giuridica delle società medesime.
Inoltre, risulta priva di rilevanza anche la circostanza che una società, come quella oggetto della procedura di fallimento nel caso in esame, si trovi a dover effettuare il pagamento del diritto annuale anche relativamente ad un periodo di tempo nel quale non esercita alcuna attività economica. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, l’obbligo per le società di capitali di versare il diritto annuale si giustifica con la presunzione secondo la quale ogni società di capitali detiene un’impresa.
La Corte è giunta, in conclusione, a riconoscere che un tributo come il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio italiane non è vietato dalla normativa comunitaria. Quest’ultima, infatti, non vieta un diritto, come quello controverso, dovuto annualmente da ogni impresa per l’iscrizione al registro delle imprese, anche se questa iscrizione ha un effetto costitutivo per le società di capitali e tale diritto è dovuto dalle società anche relativamente al periodo di tempo nel quale svolgono unicamente delle attività preparatorie alla gestione dell’impresa.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.