NULL
Altre Novità
11 Luglio 2005

Diritto camerale e ravvedimento operoso

Scarica il pdf

Con Circolare 20 giugno 2005, n. 3587 il Ministero delle attività produttive ha precisato che la regolarizzazione dell’omesso versamento del diritto camerale annuale nel termine breve con il pagamento della sanzione del 3,75% è alternativa al versamento con la maggiorazione dello 0,4%.

La Circolare, con la quale il MAP approfondisce alcune problematiche connesse al Decreto 27 gennaio 2005, n. 54, specifica infatti che la maggior parte delle imprese può versare l’importo del diritto camerale dovuto entro il 20 luglio con il pagamento di un interesse pari allo 0,40% o in alternativa facendo ricorso al ravvedimento operoso breve.

Tale affermazione tuttavia non risulterebbe corretta, in quanto la possibilità di ricorso al ravvedimento operoso breve decorre dalla data in cui si considera commessa la violazione di omesso versamento e quindi dopo il 20 luglio. Fino a tale data, pur maggiorato dello 0,40% per differimento dei termini, il versamento è da considerarsi tempestivo.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
27 Settembre 2024
Agevolazioni acquisto prima casa

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono dei vantaggi che...

27 Settembre 2024
La vendita con riserva di proprietà: ultima rata per la plusvalenza

Se, al momento della vendita con riserva di proprietà, che si conclude solo con il...

27 Settembre 2024
Auto da San Marino e Vaticano: i controlli in assenza di IVA

Controlli in caso di assenza di IVA di vetture provenienti da San Marino e lo Stato...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto