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11 Luglio 2005

Diritto camerale e ravvedimento operoso

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Con Circolare 20 giugno 2005, n. 3587 il Ministero delle attività produttive ha precisato che la regolarizzazione dell’omesso versamento del diritto camerale annuale nel termine breve con il pagamento della sanzione del 3,75% è alternativa al versamento con la maggiorazione dello 0,4%.

La Circolare, con la quale il MAP approfondisce alcune problematiche connesse al Decreto 27 gennaio 2005, n. 54, specifica infatti che la maggior parte delle imprese può versare l’importo del diritto camerale dovuto entro il 20 luglio con il pagamento di un interesse pari allo 0,40% o in alternativa facendo ricorso al ravvedimento operoso breve.

Tale affermazione tuttavia non risulterebbe corretta, in quanto la possibilità di ricorso al ravvedimento operoso breve decorre dalla data in cui si considera commessa la violazione di omesso versamento e quindi dopo il 20 luglio. Fino a tale data, pur maggiorato dello 0,40% per differimento dei termini, il versamento è da considerarsi tempestivo.

Fonte:  www.seac.it

 

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