Con la Circolare del 7.8.2001 n. 7, l’Agenzia del Territorio precisa le modalità per l’esercizio del diritto d’interpello. Innanzitutto l’istanza di interpello va redatta su carta semplice per essere inviato, o presentato, agli Uffici competenti.
In relazione a ciò è doveroso sottolineare che l’Agenzia del Territorio si occupa di istanze inerenti l’imposta e la tassa ipotecaria, tributi speciali catastali. E’ esplicitamente esclusa dalla propria competenza, i quesiti inerenti la definizione e l’attribuzione della rendita catastale.
L’Agenzia intende precisare, inoltre, che il silenzio-assenso sia ravvisabile qualora il quesito sia ammissibile e contenga la soluzione al caso. Al contrario se l’istanza sia ammissibile ma non proponga alcuna soluzione, l’Agenzia non ritiene configurabile l’ipotesi del silenzio-assenso.