Con Risoluzione 21 agosto 2007, n. 228, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei diritti doganali pretesi in sede di revisione dell’accertamento.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che:
- il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata in sede di revisione dell’accertamento definitivo può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- i diritti doganali devono essere considerati “oneri accessori di diretta imputazione“ relativi ai beni importati cui si riferiscono: quindi, devono essere inclusi nel costo rilevante ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), TUIR.
Fonte: www.seac.it
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