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26 Marzo 2011

Elementi probatori relativi ad un accertamento possono valere in un accertamento diverso a determinate condizioni.

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Con la Sentenza n. 3954 del 18 febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come fondato il ricorso proposto dal curatore del fallimento della società contribuente, in quanto erronea la motivazione della sentenza impugnata nella parte nella quale faceva discendere la legittimità e l’efficacia dell’accertamento oggetto della controversia dal mero fatto dell’asserita definitività per mancata opposizione di un diverso atto di accertamento  relativo ad imposte diverse, ma effettuato in relazione al medesimo anno.

Per il principio di autonomia degli atti di accertamento per imposte diverse, infatti, la intervenuta definitività di uno di essi per mancanza di opposizione è irrilevante in ordine alla fondatezza o meno dell’altro atto di accertamento, non essendo tale caratteristica equiparabile ad un giudicato, anche parziale e limitato ad un presupposto di fatto comune ad entrambi gli accertamenti.

Secondo la Suprema Corte, invece, elementi probatori e presuntivi tratti da un accertamento possono essere richiamati in un accertamento diverso, ma in questo valgono in quanto gli elementi richiamati siano concretamente idonei a svolgere anche in tale sede valore di prova.     

In più, questi elementi richiamati, se giudizialmente contestati, devono essere esaminati e criticamente valutati dal giudice del merito, valutazione che mancava del tutto nella sentenza impugnata in Cassazione.   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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