Con Sentenza 4 giugno 2007, n. 132 la CTP di Ravenna si è espressa in merito all’applicabilità della norma di cui all’art. 37, D.P.R. n. 600/1973, che considera inopponibili all’Amministrazione finanziarie le operazioni prive di valide ragioni economiche poste in essere esclusivamente per finalità elusive.
Nel caso di specie, una società che deteneva il 50% di altra società aveva acquisito la totalità delle partecipazioni acquisendo dapprima la nuda proprietà (acquistata, però, dalla sua controllante) e successivamente l’usufrutto.
Secondo la Commissione, in questo contesto, la compravendita effettuata utilizzando due diversi negozi giuridici e due distinti soggetti aveva come unico scopo l’ottenimento di vantaggi fiscali. Le valide ragioni economiche richieste dalla norma, devono connotare non solo il risultato finale dell’operazione, ma anche i singoli atti e negozi posti in essere per raggiungerlo.
Fonte: www.seac.it
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