NULL
Altre Novità
7 Settembre 2007

Elusione riscontrabile anche da operazioni intermedie

Scarica il pdf

Con Sentenza 4 giugno 2007, n. 132 la CTP di Ravenna si è espressa in merito all’applicabilità della norma di cui all’art. 37, D.P.R. n. 600/1973, che considera inopponibili all’Amministrazione finanziarie le operazioni prive di valide ragioni economiche poste in essere esclusivamente per finalità elusive.

Nel caso di specie, una società che deteneva il 50% di altra società aveva acquisito la totalità delle partecipazioni acquisendo dapprima la nuda proprietà (acquistata, però, dalla sua controllante) e successivamente l’usufrutto.

Secondo la Commissione, in questo contesto, la compravendita effettuata utilizzando due diversi negozi giuridici e due distinti soggetti aveva come unico scopo l’ottenimento di vantaggi fiscali. Le valide ragioni economiche richieste dalla norma, devono connotare non solo il risultato finale dell’operazione, ma anche i singoli atti e negozi posti in essere per raggiungerlo.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto