Con Sentenza n. 119/2005, depositata in data 7 gennaio 2005, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato quando la notifica del procedimento alle parti interessate può definirsi viziata, tanto da compromettere la stessa instaurazione del giudizio. Nello specifico, è stato disposto che:
la notificazione, al domicilio del soggetto interessato, consegnata al convivente è da ritenersi valida;
l’atto notificato con strumenti diversi da quelli prescritti risulta viziato, ma non inesistente;
nel caso di consegna dell’atto direttamente al destinatario, l’inosservanza delle regole non può costituire causa di nullità.
Fonte: www.seac.it