La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16728 del 16 luglio 2010, ha stabilito che sono soggetti ad ICI gli immobili posseduti da enti ecclesiastici e destinati ad attività sostanzialmente commerciali, anche se si tratta di immobili adibiti a case religiose di ospitalità.
Ciò in quanto le case di ospitalità esercitano attività non riconducibili alle “attività di religione”, così come definite dalla legge n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), ritenute meritevoli del beneficio dell’esenzione. Svolgono, invece, attività commerciali che, anche se non esercitate in misura prevalente, escludono di per sé l’applicazione dell’esenzione ICI, sia che si tratti di attività esercitate da enti laici, sia che si tratti di attività poste in essere da enti ecclesiastici.
Articolo pubblicato in data 4 ottobre 2010.
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