NULL
Altre Novità
1 Gennaio 1970

Esclusione dell’esenzione ICI per gli immobili adibiti a case religiose di ospitalità

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16728 del 16 luglio 2010, ha stabilito che sono soggetti ad ICI gli immobili posseduti da enti ecclesiastici e destinati ad attività sostanzialmente commerciali, anche se si tratta di immobili adibiti a case religiose di ospitalità.

Ciò in quanto le case di ospitalità esercitano attività non riconducibili alle “attività di religione”, così come definite dalla legge n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), ritenute meritevoli del beneficio dell’esenzione. Svolgono, invece, attività commerciali che, anche se non esercitate in misura prevalente, escludono di per sé l’applicazione dell’esenzione ICI, sia che si tratti di attività esercitate da enti laici, sia che si tratti di attività poste in essere da enti ecclesiastici.

 

Articolo pubblicato in data 4 ottobre 2010.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
22 Novembre 2024
Anc : i servizi forniti e le posizioni su CPB e riforma fiscale

Abbiamo incontrato il Dott. Cuchel, presidente dell'Anc, Associazione nazionale...

22 Novembre 2024
Indennità per congedo di maternità e paternità

Il congedo di maternità, il congedo di paternità alternativo e il congedo di...

22 Novembre 2024
Transazione: gli aspetti civilistici e fiscali

Il Codice civile disciplina la transazione definendola come un accordo tra le parti...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto