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12 Febbraio 2011

Esenzione dall’imposta di bollo per le procure speciali conferite per la rappresentanza fiscale dei contribuenti.

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Con la Risoluzione n. 13 del 9 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo al trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle procure speciali di cui all’art. 63 del DPR 600 del 1973 (rappresentanza ed assistenza dei contribuenti) ed all’art. 7, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 218 del 1997 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione).

L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che la procura speciale è un negozio unilaterale di natura privatistica di per sé soggetto, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, all’imposta di bollo nella misura di 14,62 Euro.

Nell’art. 5 della Tabella allegata al medesimo DPR è, però, prevista l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per gli atti e le copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo e per le dichiarazioni, denuncie, atti e documenti presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.  

Quindi, deve ritenersi che possono beneficiare del regime di esenzione, oltre agli atti ed ai documenti prodotti nell’ambito dei procedimenti relativi all’accertamento ed alla riscossione di tributi, anche i documenti che vengono prodotti nella fase dichiarativa ed istruttoria del tributo o nell’ambito di procedure di rimborso delle obbligazioni tributarie.

Anche le procure speciali redatte ai sensi dell’art. 63 del DPR 600 del 1973 (e dell’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs 218 del 1997 che a tale norma richiama), quindi, se rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 5 della Tabella suddetta, beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo. Rientrano, ad esempio, nel regime dell’esenzione le procure speciali utilizzate nel procedimento di accertamento dell’obbligo tributario.

Riguardo alla questione dell’eventuale assoggettamento all’imposta di bollo dell’autentica della sottoscrizione della procura, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’autentica è strettamente e necessariamente legata alla procura e, quindi, deve ritenersi che anch’essa rientri nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 5 della Tabella se presentata nell’ambito e per le finalità individuate nella disposizione predetta.

L’esenzione dall’imposta di bollo, infine, vale sia per l’autenticazione operata dal professionista che rappresenta il contribuente, sia per l’autentica apposta dal pubblico ufficiale.    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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