Con la Risoluzione n. 171 del 29.10.2001, l’Agenzia delle Entrate esonera il contribuente dal pagamento della Tassa di Circolazione qualora questi venda, rottami o subisca il furto, di un’autovettura, prescindendo dalla trascrizione o annotazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, purchè presenti all’Ufficio competente i documenti che attestino la perdita del possesso dell’auto.