L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 48 del 18 aprile 2011, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’applicabilità del regime fiscale di favore, previsto dalla Legge istitutiva del Giudice di Pace, in base al quale le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non è superiore a 1.033,00 Euro sono soggette soltanto al pagamento del contributo unificato, e non anche al pagamento dell’imposta di registro ed all’imposta di bollo. In particolare, il quesito posto all’Agenzia riguarda la possibilità dell’estensione di tale regime ai procedimenti di impugnazione dinanzi al Tribunale ordinario dei provvedimenti emessi in primo grado dai Giudici di Pace.
L’Agenzia ha affermato che la norma che prevede l’agevolazione fiscale in questione riguarda esclusivamente i provvedimenti e gli atti relativi al grado di giudizio di fronte al Giudice di Pace, e non anche le sentenze emesse dal Tribunale ordinario in sede di appello avverso i provvedimenti medesimi.
L’Agenzia ha, inoltre, ricordato che le norme che stabiliscono agevolazioni fiscali non sono, infatti, suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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