Con Risoluzione 30 ottobre 2009, n. 266, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla non applicabilità dell’esenzione da tasse e imposte per i giudizi di opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615, C.p.c.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le interpretazioni relative al contributo unificato sono di competenza del Ministero di Giustizia, che ha emanato una Nota in cui ha stabilito che l’esenzione non può essere estesa ai giudizi di opposizione ai sensi dell’art. 615 cpc. Secondo l’Agenzia, quindi, il disposto di cui all’art. 23, comma 10, Legge n. 689/1981 è applicabile unicamente ai procedimenti di opposizione all’ordinanza-ingiunzione.
Fonte: www.seac.it
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