NULL
Altre Novità
14 Gennaio 2006

Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Novità Irpef - Ires

    Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

    Scarica il pdf

    Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

    In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

    Fonte:  www.seac.it

     

    Articoli correlati
    20 Dicembre 2024
    Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

    Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

    20 Dicembre 2024
    SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

    In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

    20 Dicembre 2024
    Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

    La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto