Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, è stata data attuazione alle disposizioni, introdotte dalla Manovra economica di luglio, in base alle quali è stata ampliata la platea dei soggetti ai quali l’Agenzia delle Entrate può richiedere dati e notizie relative ai propri clienti. In particolare, con il recente intervento normativo è stato previsto che le richieste di informazioni in questione possono essere estese alle società ed agli enti di assicurazione.
Sia le richieste degli organi preposti al controllo, sia le risposte delle società e degli enti di assicurazione, verranno effettuate esclusivamente in via telematica, a partire dal 30 giugno 2012. A tale scopo, le società e gli enti di assicurazione sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il termine del 30 aprile 2012, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Inoltre, le società e gli enti di assicurazione, a partire dal 30 giugno 2012, dovranno effettuare direttamente le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari. Si tratta delle comunicazioni relative ai dati riguardanti le polizze unit-linked, le polizze index-linked, i contratti e le operazioni di capitalizzazione, esistenti dalla data del 6 luglio 2011.
Nel Provvedimento è stato precisato che tali adempimenti esonerano le compagnie di assicurazione dalle comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle attività finanziarie delle polizze in questione, comunicazioni previste dall’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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