Con Ordinanza 25 febbraio 2008, n. 41, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, ribadendo pertanto che ai fini ICI, è considerata edificabile ogni area che sia classificata come tale dallo strumento urbanistico generale, anche se manca la pianificazione attuativa dello stesso.
Per pagare l’imposta in base al valore venale dell’area è sufficiente, quindi, che il terreno sia semplicemente previsto come edificabile nel Piano Regolatore Generale (PRG), senza attendere la definitiva approvazione del piano stesso.
Fonte: www.seac.it
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