Con Sentenza 21 marzo 2005, n. 31, la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sezione IX, ha disposto che ai fini dell’obbligatorietà del versamento dell’ICI per i terreni è necessario che la possibilità di edificare sia effettiva e concreta.
Ne consegue, secondo i Giudici che l’imposta non è dovuta nel caso in cui il terreno risulti edificabile a seguito di strumento urbanistico, ma non sia di fatto possibile costruire.
Fonte: www.seac.it