Con Sentenza 9 gennaio 2007, n. 32, la CTR Bolzano, I Sezione, ha stabilito che un’area è soggetta al pagamento dell’ICI anche se la sua edificabilità è solamente parziale.
Nel caso di specie, un contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento a seguito del mancato versamento dell’ICI relativo ad un’area compresa nella zona residenziale secondo il piano urbanistico, ma che tuttavia non poteva, per sé stessa, essere suscettibile di edificazione a causa delle modeste dimensioni e della mancanza delle distanze legali da rispettare.
Secondo i giudici, il legislatore, intervenendo con norme di interpretazione autentica (e quindi con efficacia retroattiva) è stato chiaro nel considerare fabbricabile e soggetta ad imposizione sia locale, sia erariale l’area considerata utilizzabile a scopo edificatorio dagli strumenti urbanistici generali o attuativi (art. 2, D.Lgs. n. 504/1992). Ciò che rileva, infatti, è la potenzialità edificatoria dell’area.
Fonte: www.seac.it
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