La sezione settima della Commissione Tributaria di Firenze, con sentenza 7.4.2003 n. 67, depositata il 1.12.2003, ha stabilito che sono illegittimi gli avvisi di accertamento o di liquidazione dell’ Ici, fondati su rendite catastali per annualità precedenti alla data della loro notifica al contribuente, e senza fornirne una prova certa e senza possibilità di controllo da parte del contribuente stesso.
Pertanto il Comune non può legittimamente richiedere al contribuente neanche la differenza di imposta riferibile alle annualità anteriori alla data di notifica delle rendite catastali.