Con la Risoluzione n. 14 del 27 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina in materia di imposta di bollo versata in modo virtuale dai soggetti previsti dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (Poste Italiane S.p.a, banche e società finanziarie).
In primo luogo, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa agli atti ed ai documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale è stato prorogato al 31 marzo 2013, con riferimento alla dichiarazione per l’anno 2012. Inoltre, limitatamente all’anno 2013, l’obbligo di pagamento della prima rata bimestrale deve essere assolto con il versamento dell’importo corrispondente alla rata dell’imposta riferibile al primo bimestre del 2012 o, in mancanza, pari ad un sesto dell’imposta dovuta sugli atti ed i documenti che si presume verranno emessi durante l’anno.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti che hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, devono determinare l’imposta di bollo da corrispondere entro il 28 febbraio 2013 sulla base di quella liquidata per il primo bimestre del 2012, e non sulla base dell’imposta effettivamente versata.
I soggetti che, invece, non hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012, in quanto non risultavano ancora in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, calcolano l’importo da versare nella misura pari ad un sesto dell’imposta dovuta sugli atti ed i documenti che si presume verranno emessi durante l’anno.
In qualunque caso, dal versamento dell’imposta da effettuare entro il 28 febbraio 2013, può essere scomputato l’acconto versato nel 2012.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.