Nella Risoluzione n. 9 del 15 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito, postole tramite interpello, in merito al corretto trattamento applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle ricevute di pagamento del ticket per le prestazioni ambulatoriali.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il pagamento in questione concretizza un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare, a norma di legge, per ottenere l’assistenza sanitaria.
L’articolo 9 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli atti ed i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e per le ricevute dei contributi versati.
Pertanto, le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti a seguito del pagamento del contributo alla spesa sanitaria (ticket) non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, anche se l’importo complessivo sia superiore all’importo di 77,47 Euro.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.