NULL
Altre Novità
19 Maggio 2008

Imposta di bollo per le istanze previdenziali: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 12 maggio 2008, n. 193, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello proposto dalla Regione Veneto in merito all’interpretazione del D.P.R. n. 642/1972 nell’ambito della promozione dello sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, si è espressa a favore dell’assoggettamento all’imposta di bollo (euro 14,62) delle domande sottoposte da “. Talune categorie di soggetti in condizioni di oggettivo disagio previdenziale . per ottenere il contributo una tantum che varia da 200 a 400 euro.

L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che le domande di concessione di tali contributi non sono sollevate da imposta di bollo, in quanto i soggetti legittimati ad avanzare tale richiesta si trovano in un’oggettiva condizione di disagio previdenziale non assimilabile ad uno stato di indigenza tale da risultare rilevante al fine del riconoscimento del beneficio esentativo in materia di imposta di bollo.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto