Nella Risoluzione n. 90 dell’11 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica riguardo alle modalità di recupero dell’imposta di registro versata in eccesso da parte dei Notai in sede di autoliquidazione degli atti telematici redatti per conto dei clienti, imposta non più dovuta a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la Circolare n. 44 del 7 ottobre 2011.
In particolare, in tale documento di prassi erano stati individuati i casi nei quali gli atti plurimi devono essere tassati con un’unica imposta fissa di registro della misura di 168 Euro ed i casi nei quali devono, invece, essere applicate diverse imposte, fisse o proporzionali, di registro. Nella Circolare era stato, altresì, chiarito che non è dovuta l’imposta fissa di registro per gli atti di donazione, in quanto non si tratta di atti privi di contenuto patrimoniale.
I chiarimenti forniti con la Circolare del 2011 erano intervenuti a superamento dei chiarimenti già forniti con altra Circolare del 22 gennaio 2008. L’Ufficio istante richiedeva di conoscere quale fosse il corretto orientamento da seguire per l’imposta di registro versata in eccesso nel periodo compreso tra il 2008 e la data di emissione della nuova Circolare.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i documenti di prassi hanno efficacia meramente interna all’Amministrazione e non sono strumenti idonei ad incidere sul rapporto tributario.
Quindi, l’eventuale spettanza del diritto al rimborso, oggetto della questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia, può derivare esclusivamente dal versamento di un’imposta che il contribuente non avrebbe dovuto versare e non può, invece, dipendere dalla retroattività o meno della Circolare emessa dall’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla questione della possibile applicazione della disposizione che prevede per i notai la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore.
L’ambito di operatività di tale compensazione è limitato esclusivamente alla fase di autoliquidazione del tributo. Tale compensazione, più in particolare, è ammessa soltanto in presenza di somme versate per mero errore in fase di autoliquidazione, errore che viene riscontrato dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo dell’autoliquidazione operata dal Notaio. Terminata questa fase, i Notai non possono più compensare quanto versato in eccesso.
L’Agenzia ha comunque riconosciuto espressamente che possa essere esercitato il diritto al rimborso nei casi trattati dalla Circolare del 2011, entro il termine di decadenza di tre anni.
L’istanza di rimborso, però, potrà essere presentata soltanto dalle parti contraenti. I Notai, infatti, in quanto estranei al rapporto tributario, non potranno vantare nulla nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.