Con la Risoluzione n. 192 del 6.10.2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle precisazioni in merito alla decadenza dalle agevolazioni per la “prima casa†sull’ imposta di registro.
L’art. 1, della Tariffa, Parte prima, del Dpr 131/1986 sancisce la decadenza dai benefici se entro un anno dalla cessione della “prima casaâ€, il contribuente non acquisti un immobile da utilizzare come abitazione principale.
L’Agenzia interviene specificando che l’utilizzo quale abitazione principale può avvenire anche dopo un certo lasso di tempo rispetto all’acquisto, a causa di eventuali traslochi, lavori di ristrutturazione o altri motivi.
La Giurisprudenza, comunque prevede che la destinazione ad uso abitativo da parte del contribuente debba avvenire entro il termine di tre anni previsto come decadenza del potere di accertamento a disposizione degli Uffici competenti.