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29 Novembre 2010

Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa per acquisti di fondi rustici. Non sono necessari interventi di forestazione

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Con la Circolare n. 55 del 22 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione riguardo alle numerose controversie giudiziarie relative alla revoca dell’agevolazione fiscale consistente nell’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa, concessa in virtù dell’art. 7, comma 4, lett. b), della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, alle cooperative ed alle società forestali che effettuano l’acquisto di fondi rustici.

Diversi Uffici finanziari hanno sostenuto, infatti, che il beneficio in questione non possa essere applicato e, quindi, debba essere revocato, in tutti quei casi in cui non vi sia stato un effettivo incremento dell’efficienza delle aziende, attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, realizzato mediante interventi di forestazione sul fondo acquisito, così come progettati da un piano di coltura e conservazione redatto in virtù di quanto previsto dalla legge (art. 10, comma 7, Legge n. 984 del 1977). Per evitare la revoca dell’agevolazione, il piano dovrebbe, inoltre, essere approvato e, soprattutto, messo in esecuzione entro tre anni dalla stipula dell’atto di acquisto del fondo rustico.

La Corte di Cassazione, però, si è più volte recentemente pronunciata in favore del riconoscimento dell’agevolazione fiscale in questione esclusivamente sulla base dell’idoneità del fondo rustico acquistato dalle cooperative e dalle società forestali ad aumentare l’efficienza dell’azienda e del relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. Non sarebbe richiesta, invece, la realizzazione di effettivi interventi di forestazione.  

Alla luce di tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate ha dato indicazione di abbandonare la pretesa tributaria nei casi in cui si fondi esclusivamente sull’assenza di concreti interventi di forestazione, pur in presenza dell’idoneità del fondo ad incrementare l’efficienza dell’azienda. Dovranno essere proseguiti, invece, quei procedimenti nei quali la pretesa tributaria riguardi la mancata ricorrenza dei presupposti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma legislativa agevolativa (come, ad esempio, la mancanza della qualifica di cooperativa o società forestale del beneficiario dell’agevolazione) o quando vi siano altre questioni di natura processuale.

Nella Circolare è, inoltre, precisato che gli Uffici finanziari che, alla luce di quanto predetto, dovranno abbandonare la controversia dovranno, altresì, prendere posizione sulle spese di giudizio, fornendo al giudice gli elementi adatti a giustificare la compensazione delle spese.    

 

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