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19 Ottobre 2009

Imposta di registro su compravendite immobiliari: si prescinde dal nome dell’atto

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Con Sentenza n. 22/02/09, la CTP di Vercelli ha stabilito che in tema di compravendite immobiliari l’imposta di registro debba essere pagata sull’atto che, alla luce della comune intenzione delle parti, risulta essere l’atto definitivo traslativo della proprietà.

Infatti, a tal fine si deve prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto posto in essere, dal momento che l’art. 20, TUIR individua la ragione della tassazione negli elementi della natura intrinseca e degli effetti giuridici degli atti negoziali delle parti, anche se non vi sia corrispondenza con il titolo utilizzato.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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